Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione radicale Luca Coscioni, nel 2017 aveva accompagnato Dj Fabo nella clinica svizzera Dignitas, clinica in cui aveva trovato la morte tramite la pratica del suicidio assistito.
I giudici avevano sollevato eccezione di incostituzionalità presso la Corte costituzionale in merito al reato di aiuto al suicidio ex art. 580 cp, spinti dall’intento di veder legittimata anche questa modalità eutanasica oltre a quelle già consentite dalla legge 219/2017.
La Corte nell’ottobre del 2018 aveva chiesto al Parlamento di modificare tale articolo entro il 24 settembre. Dopo quella data la Corte si sarebbe dovuta pronunciare sulla legittimità costituzionale della disciplina normativa varata dal Parlamento.
Illustriamo qui di seguito in modo assai sintetico il contenuto saliente di quei disegni di legge che, prima della caduta del Governo, erano all’esame di Camera o Senato e che più attenzione avevano ricevuto dalla politica affinchè il lettore comprenda da che parte tira il vento sui temi di fine vita in Parlamento.
Mantero M5S: Disposizioni in materia di eutanasia
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Art. 2: si legittima esplicitamente l’eutanasia attiva nella seguente modalità: “per trattamento eutanasico si intende la somministrazione, da parte del personale medico, di farmaci aventi lo scopo di provocare, con il consenso del paziente, la sua morte immediata e indolore”.
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Art. 3: vengono indicate le condizioni soggettive per accedere alla pratica eutanasica: “Il paziente, maggiore di età e capace di intendere e di volere, le cui sofferenze fisiche o psichiche sono insostenibili e irreversibili, o che sia affetto da una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, ha diritto di richiedere il trattamento eutanasico”.
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Non sono previste la richiesta eutanasica tramite le Dat (Dichiarazioni anticipate di trattamento) e l’obiezione di coscienza per il personale sanitario.
Proposta di legge di iniziativa popolare promossa dai Radicali: Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell’eutanasia
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La proposta fu presentata prima del varo della legge 219/2017, che implementò l’accesso alle pratiche eutanasiche, ma è tuttora al vaglio del Parlamento. Per alcuni tratti appare ormai superata dalla legge 219. Indichiamo qui di seguito invece gli aspetti che sono più libertari in tema di accesso all’eutanasia rispetto alla legge 219.
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Art. 3: il paziente può chiedere di essere sottoposto ad eutanasia qualora sia “affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi”
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Art. 4: tale richiesta può essere contenuta anche nelle Dat.
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Non è prevista l’obiezione di coscienza.
Sarli M5S: Disposizioni in materia di suicidio medicalmente assistito e di trattamento eutanasico
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Art. 3: “Il soggetto maggiore di età, capace di intendere e di volere, affetto da una condizione clinica irreversibile, ovvero da una patologia a prognosi infausta che non sia di natura psichiatrica o psicologica, tale da procurargli sofferenze evidenti, insostenibili e irreversibili, può chiedere, in modo inequivocabile e come espressione piena della propria libera autodeterminazione, di sottoporsi al suicidio medicalmente assistito o al trattamento eutanasico”
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Art. 2: per eutanasia si intende “l’atto con cui un medico […] pone fine in modo immediato e privo di sofferenza alla vita di un paziente che, in modo consapevole e volontario, ne abbia fatto esplicita richiesta”.
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Art. 6: è prevista l’obiezione di coscienza per il personale sanitario, ma la struttura, fosse anche di ispirazione cattolica, deve comunque trovare un medico disposto a praticare l’eutanasia o il suicidio assistito.
Cecconi Gruppo Misto: Modifiche alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di trattamenti sanitari e di eutanasia
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Art. 1: questo articolo legittima l’eutanasia attiva nella seguente modalità: “Il paziente, le cui sofferenze fisiche o psichiche siano insopportabili e irreversibili, o che sia affetto da una patologia caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, può in qualsiasi momento richiedere il trattamento eutanasico, che consiste nella somministrazione, da parte di personale medico qualificato, di farmaci aventi lo scopo di provocare la morte immediata del paziente senza dolore o sofferenze”.
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Art 1: la volontà eutanasica può essere espressa anche tramite Dat.
Rostan LeU: Introduzione degli articoli 4-bis e 4-ter della legge 22 dicembre 2017, n. 219, in materia di trattamenti di eutanasia
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Art. 1: tale articolo legittima l’eutanasia in tutte le sue forme quando “la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi”.
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Art. 1: la volontà eutanasica può essere espressa anche tramite Dat.
Marcucci PD: Disposizioni in materia di terapia del dolore e dignità nella fase finale della vita, nonché modifiche all’articolo 580 del codice penale
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Art. 1: interviene sull’art. 580 cp e diversifica le pene tra il reato di istigazione al suicidio e l’aiuto al suicidio. In quest’ultimo caso mitiga le pene previste attualmente dall’art. 580 cp: se il suicidio avviene è prevista la reclusione non più da 5 a 12 anni come oggi, bensì da 2 a 6 anni. Se il suicidio non avviene, è punito non più con la con la reclusione da 1 a 5 anni, bensì da sei mesi a due anni.
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Art. 4: l’aiuto al suicidio non è punito affatto quando il suicida o il tentato suicida è affetto da una grave patologia oppure è persona disabile.
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Art. 3: questo articolo potrebbe essere interpretato come sponda per uccidere le persone disabili perché mantenerle in vita – così si potrebbe intendere dalla lettura di tale articolo – configurerebbe un irragionevole accanimento terapeutico.
Pagano Lega: Modifiche all’articolo 580 del codice penale, in materia di aiuto al suicidio, e alla legge 22 dicembre 2017, n. 219, riguardanti le disposizioni anticipate di trattamento e la prestazione delle cure palliative.
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Art. 1: si vuole mitigare le pene previste per l’aiuto al suicidio se ricorre la seguente situazione: “Se il fatto è commesso nei confronti di una persona tenuta in vita solo mediante strumenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile fonte di intollerabile sofferenza, si applica la reclusione da sei mesi a due anni quando l’autore convive stabilmente con il malato e agisce in stato di grave turbamento determinato dalla sofferenza dello stesso”
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Art. 2: questo articolo vuole modificare la legge 219 laddove quest’ultima qualifica la nutrizione e l’idratazione assistite come terapie. Gli autori del disegno di legge invece vogliono che non siano considerate trattamenti sanitari, in tal modo non potranno essere rifiutate dal paziente.
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Art. 3: è prevista l’obiezione di coscienza.
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Art. 4: le strutture private, quindi anche quelle cattoliche, non devono essere obbligate a fornire quelle pratiche eutanasiche previste dalla legge 219.
Una breve considerazione in chiusura di questo elenco.
Il favore degli ambienti cattolici era concentrato sul Ddl Pagano perché non avrebbe legittimato, né depenalizzato l’aiuto al suicidio, bensì ne avrebbe mitigato solo le pene.
La soluzione non è condivisibile perché la pena deve essere giusta e una pena troppo mite – sei mesi per chi aiuta a uccidere una persona – è una sanzione ingiusta.
Per dare un termine di confronto, l’abbandono di animali può essere sanzionato con un anno di carcere.
In secondo luogo dato che la Corte ha chiesto non un affievolimento del rigore sanzionatorio in merito all’aiuto al suicidio, bensì una sua parziale depenalizzazione per alcuni casi critici o addirittura una sua legittimazione andando a modificare la legge 219, sarebbe stato inutile proporre pene più miti per questo reato.
Tanto valeva cogliere questa opportunità per modificare in meglio la legge 219 ad esempio introducendo l’obiezione di coscienza. Anche in questo caso la Consulta avrebbe cestinato simile proposta, ma il segnale politico e culturale sarebbe stato importante.
(da Tommaso Scandroglio, il Timone, n. 187 di settembre 2019)