È possibile discriminare una persona con tendenze omosessuali sul luogo di lavoro se questa persona non esiste e non lavora in nessun luogo? Secondo la Cassazione la risposta è affermativa: sì, la si può discriminare e chi lo fa deve pagare una bella somma a titolo di risarcimento del danno!
Il protagonista di questa vicenda – arrivata al suo epilogo alcuni giorni fa – è l’avv. Carlo Taormina, personaggio discusso e abituato ad esprimere le sue opinioni (talvolta discutibili) in pubblico senza diplomazia e in maniera assai decisa; quale trasmissione più adatta per le sue esternazioni del programma radiofonico “La Zanzara”, assai noto per i conduttori e per le modalità con cui i vari soggetti intervistati partecipano al programma?
Nel 2014 l’avv. Taormina interviene nella trasmissione e afferma “di non volere assumere e di non volersi avvalere della collaborazione, nel proprio studio, di persone omosessuali”: frase senza dubbio sgradevole, perché non si coglie il collegamento tra la tendenza omosessuale di una persona e la sua bravura come avvocato o come impiegato di uno studio legale, né l’avvocato Taormina lo aveva spiegato.