Bambini allontanati dai genitori: alcuni dati che fanno pensare
Bambini allontanati dai genitori; i fatti di Bibbiano continuano a far pensare.
Ricevo da Galeazzo Bignami, parlamentare bolognese sempre molto attivo sul territorio, una tabella con alcuni dati sulla situazione in Emilia Romagna.
Si tratta di una tabella (quella nella foto qui sopra) in cui viene riportato il numero dei bambini allontanati dalla famiglia anno per anno, a partire dal 2011 fino al 2017.
Oltre che per anno i dati sono ripartiti per province dell’Emilia Romagna. Vediamoli.
Balza subito all’occhio l’enorme diversità dei dati tra le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e le altre: nelle prime tre, con al vertice Bologna, i casi di bambini allontanati sono stati centinaia ogni anno (nel 2015, a Bologna, ben 249!!!); nelle altre province, i numeri – come potete vedere – sono molto più bassi. E tra tutti spicca il dato riminese: zero allontanamenti.
Una seconda tabella, sotto la prima, distingue gli allontanamenti tra quelli disposti dall’autorità giudiziaria e quelli effettuati in via amministrativa, direttamente cioè dai Servizi Sociali.
L’ art. 403 che viene indicato nella seconda tabella è l’articolo del codice civile che ‘autorizza’ la pubblica autorità, tramite i Servizi Sociali, a collocare il bambino in un “luogo sicuro”.
L’ espressione “luogo sicuro” è esattamente quella utilizzata dalla legge.
Il cosiddetto collocamento in luogo sicuro si traduce nell’allontanamento dalla famiglia e, dunque, si tratta di un’iniziativa molto molto delicata, da riservare ai casi di conclamata necessità.
Sempre il codice civile sancisce, infatti, il diritto del bambino di crescere nella propria famiglia e di essere allevato ed educato dai propri genitori. Non esiste, pertanto, un potere della pubblica autorità sui minori, tale per cui questa può decidere discrezionalmente di intervenire e sottrarre il minore ai suoi affetti.
I casi in cui la pubblica autorità può fare questo sono i casi in cui il bambino è in condizioni di abbandono morale o materiale, o quelli in cui viene allevato in ambienti insalubri o pericolosi; o ancora, quando i suoi genitori sono incapaci di provvedere alla sua educazione.
Tutti casi di estrema gravità, ma deve trattarsi di casi conclamati, cioè certi. La legge indica, infatti, condizioni effettive, non usa il condizionale, ma l’ indicativo che è, appunto, il modo della realtà.
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