Siamo passati, con una rapidit? sorprendente, da una rivendicazione a un’altra da parte dei gruppi omosessuali. Il crescendo ? stato ben orchestrato e pare non cozzare se non contro una vaga opposizione, che teme di essere tacciata di ?omofobismo? e votata per ci? stesso alla gogna. Dopo la loro rottura con la psicanalisi e gli psicanalisti, all’indomani della Seconda guerra mondiale, i gruppi omosessuali non hanno mai cessato di proclamare, in modo spesso sproporzionato, se non addirittura aggressivo, la loro ?normalit??. In questo esercizio di autogiustificazione, la richiesta del ?non-logorio? e dei ?diritti all’omosessualit?? ha rapidamente assunto la forma di una richiesta di legittimazione civile. Per questo la proposta di ?contratti? o di ?patti? ? diventata un cavallo di battaglia dei gruppi omosessuali. Oggi si arriva alla richiesta di un ?matrimonio? omosessuale, a cui si concederebbero gli stessi diritti del vero matrimonio. Or non ? molto, alcuni paesi hanno inserito nelle loro leggi un ?matrimonio? del genere. Gi? da oggi delle ?coppie? omosessuali reclamano il diritto di adottare dei bambini. L’idea stessa di un ?matrimonio? omosessuale ? una mistificazione che contraddice l’essenza stessa del matrimonio. In un’epoca in cui la protezione dell’istituzione familiare dovrebbe stare al primo posto nelle preoccupazioni dei governi dei paesi ricchi, stretti nella morsa dell’inverno demografico e della criminalit? crescente dei giovani nati dalle famiglie spezzate e dalle ?famiglie? ricomposte, la proposta di un ?matrimonio? omosessuale e il fatto che essa sia presa sul serio dai governanti dimostra un profondo disordine nelle menti di questi paesi. (Cf. le altre voci del Lexicon: Discriminazione della donna e CEDAW; Identit? e differenza sessuale; Omosessualit? e omofobia; Uguaglianza di diritti tra uomini e donne; Unioni di fatto)
Introduzione
A qualunque studioso del matrimonio e della famiglia l’espressione ?matrimonio? tra omosessuali potrebbe risultare incomprensibile. Tale espressione, tuttavia, conosce oggi un’ampia circolazione sociale. La storia recente dell’approvazione legale del ?matrimonio? tra omosessuali, in diversi paesi, costituisce una delle chiavi esplicative pi? rilevanti di questo paradosso.
Il diritto procede in fretta, ma sicuro. Il diritto va dietro alla vita, ma prima o poi finisce che esso la raggiunga e la regoli.
Solo che ?sicurezza? e ?regolazione? possono andare contro la vita stessa. ? ci? che succede quando non si rispetta l’essenza della persona, quando non si tiene in considerazione la natura umana. In quest’ultimo caso, il diritto offre un basso servigio alla persona, o meglio, in un certo modo le va contro. Questo fenomeno provoca lo svuotamento di senso del diritto e rende un basso servigio al diritto stesso.
Dalle ?coppie di fatto? si ? passati alla legge del ?registro delle coppie? (ne sono esempi il ?contratto di vita in comune? e la ?legge di convivenza registrata?, in Olanda; il ?patto di interesse comune?, il ?contratto di unione sociale? e il ?patto civile di solidariet??, in Francia; la ?legge delle unioni stabili di coppia? e il ?contratto di unione civile?, in Spagna ecc.). Poco dopo si ? passati alla legalizzazione della vita di coppia degli omosessuali (?matrimonio? tra omosessuali). Infine, si sta cercando oggi di fare un passo ulteriore per dare soddisfazione a certe ?rivendicazioni? di alcuni gruppi sociali minoritari, per quanto riguarda l’adozione di bambini da parte di coppie omosessuali. L’esempio della pressione sociale si espande ? e ne ? prova, soprattutto, il comportamento attivo, a tal riguardo, di certi omosessuali ? mentre la resistenza dei legislatori ? appena percettibile.
Il divario che si sta aprendo tra coloro che hanno il compito di legiferare non fa che ingrandirsi e approfondirsi ogni giorno di pi?. Non dovr? stupire, perci?, se a partire dalle nuove legislazioni nasceranno anche nuove richieste – da parte dei transessuali, per esempio – di chi crede di aver diritto al ?matrimonio?.
Le recenti proposte legislative in Danimarca, Norvegia, Svezia, Olanda e Spagna, principalmente, oltre che in altri paesi, come il Canada, costituiscono esempi molto eloquenti di ci? che si ? appena detto. Le tappe descritte prima scandiscono oggi l’iter giuridico lungo il quale sembrano avviati alcuni parlamentari europei.
Oggi ? possibile trovare la causa, o almeno la fonte di ispirazione, delle recenti opzioni legislative. Si ricordi, a tale proposito, che nella risoluzione del Parlamento europeo Matrimonio, famiglia e unioni omosessuali dell’8 febbraio 1984, vale a dire quasi vent’anni fa, si facevano agli Stati membri le due seguenti raccomandazioni (n. 14): a) di ?eliminare la proibizione di contrarre matrimonio o di accedere a regimi giuridici equivalenti alle coppie d? lesbiche o di omosessuali?; b) di ?porre fine a ogni restrizione dei diritti delle lesbiche e degli omosessuali a essere genitori, ad adottare o educare figli?.
Tuttavia, nonostante queste raccomandazioni, non si ? ancora stabilita una legislazione specifica, a riguardo, in Germania, Italia, Gran Bretagna e Francia. Per il momento, solo nei paesi a cui si ? accennato all’inizio si applica a queste coppie il diritto della famiglia, sebbene con alcune sfumature e, naturalmente, in nessun caso in modo pieno. Per quanto riguarda il diritto di adozione, per il momento, continua a essere negato.
Comunque, una cosa sono le proposte dei legislatori, un’altra, completamente diversa, ? l’applicazione di queste da parte dei giudici. Non deve stupire se su questo punto magistrati e giudici sono in disaccordo. Sembrerebbe che i giudici non si trovino d’accordo sul sesso, in questioni di matrimonio e di famiglia.
Vista l’ostinazione dei recenti episodi legislativi e delle inevitabili conseguenze che recano, la coscienza dei cittadini deve essere ben informata ? e sufficientemente formata ? affinch? ognuno sappia come intendere queste serie questioni. A tal fine, non e niente di meglio che ricordare in cosa consista il matrimonio cristiano.
Cos’? il matrimonio
Per matrimonio si intende, in accordo con il Codice di diritto canonico (CIC, in seguito), ?il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra loro la comunit? di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole? (CIC 1055,1). ?L’atto che costituisce il matrimonio ? il consenso delle parti manifestato legittimamente tra persone giuridicamente abili; esso non pu? essere supplito da nessuna potest? umana? (CIC 1057,1); ?il consenso matrimoniale ? l’atto della volont?, con cui l’uomo e la donna, con patto irrevocabile, danno e accettano reciprocamente se stessi per costituire il matrimonio? (CIC 1057,2); ?dalla valida celebrazione del matrimonio sorge tra i coniugi un vincolo di sua natura perpetuo ed esclusivo? (CIC 1134).
Dal punto di vista del diritto canonico, il termine matrimonio designa in maniera indistinta l’atto mediante il quale l’uomo e la donna consegnano e accettano reciprocamente il diritto perpetuo ed esclusivo sui rispettivi corpi in ordine agli atti diretti alla procreazione, e la societ? permanente che nasce tra i due come conseguenza del precedente impegno.
La natura contrattuale del matrimonio cristiano affonda le proprie radici nel libero consenso che le ?persone giuridicamente abili? (l’uomo e la donna) si dichiarano mediante l’apposita dichiarazione delle rispettive volont?.
L’espressione del consenso nel matrimonio cristiano assume anche la regola romana, secondo la quale ?nuptias non concubitus sed consensus facit?. Non ?, dunque, il fatto della copula (?concubitus?) a fondare il matrimonio, ma il consenso (?consensus?), in un senso nuovo. In questo caso, il consenso non si limita alla manifestazione della volont? concorde e duratura che si ha come marito e moglie, ma comprende anche la dichiarazione libera di compiere la legge divina della procreazione. E la procreazione, ovviamente, esige la copula tra uomo e donna. Ci? significa che per il compimento del matrimonio ?- e dei suoi fini ? ? indispensabile che l’unione avvenga tra persone di sesso diverso.
Altrimenti, risulterebbe impossibile il contratto, a causa dello stralcio della prima delle sue condizioni, la quale stabilisce che i contraenti siano ?persone abili? secondo diritto, vale a dire un uomo e una donna.
Anche, perci?, il ?fatto? della copula tra persone dello stesso sesso, ?qua talis?, non pu? garantire il matrimonio. Altra cosa, ben diversa, ? volersi appellare a questo ?fatto? della copula, per metterlo alla base delle cosiddette ?unioni di fatto?. Ma cosi come un ?fatto? di questa natura – poco importa se isolato o reiterato nel tempo – non ? capace di fondare o identificarsi con il consenso ? e con i fini dell’atto contrattuale che costituiscono la natura stessa del matrimonio ?, cosi ? impossibile che il contratto e la societ? che nascono spontaneamente dal consenso possano fondarsi in modo esclusivo sulla semplice copula. Ecco perch? quelli che erroneamente vengono chiamati ?matrimoni? tra omosessuali non possono essere considerati un’alternativa all’istituzione del matrimonio, n? qualcosa che di suo sia equiparabile a quella. Semplicemente perch? non si pu? stabilire nessuna analogia, per impropria che sia, tra le due cose.
Ci si rende conto a fatica, o non ci si rende conto affatto, che dal 1981 si sta legiferando affinch? vengano equiparati il matrimonio tra uomo e donna, su cui si fonda la famiglia, e il ?matrimonio? tra omosessuali. Non pu? essere ammessa in nessun modo un’analogia tra le due cose, per quanto la seconda prenda la prima come ?analogatum princeps? e si ispiri ad essa cercando, senza dubbio, di esserle pari.
Una questione semantica preliminare
Il concetto di matrimonio, cosi come ? stato definito qualche riga sopra, ? stato da sempre molto chiaro. Tuttavia, oggi qualcosa ? cambiato. In realt?, il concetto di matrimonio ha acquisito un carattere ambiguo e polisemico, che non gli appartiene affatto. Ecco il perch? della confusione. Date le circostanze, ? opportuno fare un’indagine semantica.
Perch? il concetto di matrimonio risulta oggi tanto confuso? Come ? stato preparato questo recinto ideologico in cui ? cos? facile ?generare? confusione?
? possibile che si tratti di un tentativo di svuotare di senso il concetto di matrimonio; che il termine matrimonio sia incapace di significare da solo qualcosa in particolare e, di conseguenza, sia costretto ad accompagnarsi a qualche aggettivo. Ma questo avviene a un concetto quando gli vengono attribuiti troppi contenuti contraddittori e, significando troppe cose diverse, finisce per non significarne nessuna. Ecco anche qui una chiave semantica che giustificherebbe di eliminare espressioni come quella di ?matrimonio? tra omosessuali, che non si sarebbero mai dovute ammettere, n? usare nel linguaggio colloquiale.
In realt?, pare che oggi si sia optato, pi? che per il matrimonio, per i cosiddetti ?modelli di matrimonio?. Tale opzione non sarebbe stata possibile se prima non si fosse ammessa socialmente un’opzione parallela rispetto alla famiglia. Pi? che di famiglia, si parla oggi, anche in questo caso, di ?modelli di famiglia?. Troviamo cosi denominazioni che l’uso rende relativamente affini o equivalenti, tra cui, per esempio, ?famiglia ricostituita?, ?famiglia monoparentale?, ?unioni di fatto?, ?coppia sentimentale?, ?unioni permanenti con relazioni affettive? ecc.
Se si ammette la nuova terminologia, la famiglia smette di essere ci? che ? sempre stata, ci? che ? per sua natura. Ecco perch?, in contrapposizione ai vari ?modelli di famiglia? disponibili ai nostri giorni, sarebbe necessario ripristinare il concetto di famiglia – concetto senz’altro univoco e con un significato molto preciso – con cui ? sempre stato chiamato un tipo specifico e molto chiaro di relazione: quella che si stabilisce in modo esclusivo tra uomo e donna, e con la quale si configura il vincolo speciale che li unisce.
Purtroppo, la famiglia in quanto istituzione naturale, la famiglia di sempre, ha ricevuto anche un’etichetta peggiorativa, quando al concetto si ? affiancato l’aggettivo ?tradizionale? (?famiglia tradizionale?). E, si sa, il tradizionale non ? attuale, non ? ci? che va di moda, specialmente in questa epoca postmoderna, che tanto in fretta sembra rifuggire da tutto ci? che significhi o faccia riferimento alla storia. Una volta sedimentata l’espressione ?famiglia tradizionale? attraverso l’uso, ? molto pi? facile riqualificare questo tipo di famiglia in termini di obsolescenza, mancanza di validit? sociale e, di conseguenza, tentare di escludere dall’uso sociale questo inconfondibile e inequivocabile tipo di unione tra l’uomo e la donna.
Nonostante tali tentativi, non si spiega, tuttavia, l’attuale resistenza e la potente vitalit? di molte famiglie, che intendono e vivono con gioia questa istituzione, cosi come ? sempre stato. Da dove proviene alla famiglia questo vigore capace di resistere ai numerosi attacchi che ha subito durante tutta la sua storia plurisecolare? P una domanda sulla quale bisognerebbe riflettere.
Alcuni autori, alla met? del secolo scorso, avevano pronosticato la ?morte della famiglia?. Ma pi? di mezzo secolo dopo, e bench? si trovi effettivamente in crisi, la famiglia continua a essere anche oggi un’istituzione fortemente consolidata, sana e ricca di travolgente vitalit?, nonostante i numerosi tentativi intrapresi per eliminarla.
Qualunque osservatore, per poco avvezzo che sia al tema, non dovrebbe ignorare che talvolta tale vigore della famiglia ? dovuto a qualcosa che ? spontaneo e specifico della persona, e che risiede nella natura della condizione umana; e ci? a dispetto di tutte le polemiche del caso.
Ebbene, se come abbiamo osservato ? stato questo il tortuoso e problematico percorso semantico del concetto di famiglia, ? logico che avvenga qualcosa di simile con il matrimonio. Non potrebbe essere altrimenti, dal momento che la famiglia si fonda su di esso. Quindi, la confusione intorno al significato di famiglia non pu? che riflettersi sul significato di matrimonio.
A quanto pare, i ?modelli? di matrimonio guardano ai ?modelli? di famiglia come a ci? che realmente sono: il loro prolungamento naturale. In funzione della formulazione di questi, quelli si definiscono. Abbiamo visto fin qui quelli che potremmo considerare gli effetti della manipolazione e del plagio del linguaggio. Per mettere fine a questi effetti, sarebbe consigliabile non usare – n? verbalmente, n? per iscritto ~ alcuni termini che, senza dubbio alcuno, sono molto confusi, e che tradiscono il significato del matrimonio e della famiglia (termini come ?il matrimonio? tra omosessuali; il matrimonio tra virgolette, ?matrimonio?; la ?famiglia tradizionale? ecc.).
Questo uso dovrebbe estendersi anche all’espressione verbale di questi termini, dato che la fonetica – la comunicazione non scritta – trascina con s? il significato della scrittura e lo priva di senso. Poi, con l’uso colloquiale, l’articolazione fonetica di tale termine si identifica con la grafia del termine scritto, che finisce per perdere le virgolette (?matrimonio? tra omosessuali), non distinguendosi pi? dal termine senza virgolette (matrimonio, semplicemente), di modo che il risultato, il senso e il significato delle due espressioni finisce per coincidere.
Quindi, la designazione con questo termine delle unioni tra omosessuali fa si che l’unione assuma un significato nuovo: il significato esclusivo del matrimonio cristiano. Dopo di che in nulla, o in quasi nulla, i significati dei due diversi concetti potranno essere distinti, a prescindere dal fatto che l’unione sia etero o omosessuale.
Differenze antropologiche tra l’unione coniugale e altri tipi di unione
Vediamo alcune delle caratteristiche che distinguono l’unione coniugale da qualunque altro tipo di unione, cosi come emergono dalle rispettive antropologie implicite su cui tali unioni si fondano. Nelle righe che seguono ci soffermeremo in particolare sulle caratteristiche proprie dell’unione coniugale propria del matrimonio.
L’antropologia implicita all’unione coniugale stabilisce che tale unione debba avvenire tra un uomo e una donna.
L’antropologia implicita all’unione coniugale sostiene l’uguale dignit? dell’uomo e della donna, e contemporaneamente assume le differenze tra i due, dovute alle peculiarit? dei rispettivi esseri psicologici, e, quindi, la loro complementarit?.
L’antropologia implicita all’unione coniugale prevede che ci sia un’attrazione naturale tra l’uomo e la donna ? ordinata alla procreazione ? sulla quale si articola il volere della libera volont? di entrambi di donarsi e accettarsi, reciprocamente, nell’interezza delle loro persone.
L’antropologia implicita all’unione coniugale stabilisce che questa volont? degli sposi si faccia pi? esplicita nel patto coniugale, configurandosi questo come un consenso, un vincolo, un impegno stabile, irrevocabile e definitivo.
Tale impegno si fa pubblico, sotto forma di un contratto che regola ci? che a ogni coniuge ? dovuto in giustizia, attraverso la nuova relazione stabilita tra loro. La manifestazione pubblica di tale impegno sottolinea la dimensione sociale del matrimonio. In questo modo, il vincolo matrimoniale ? reso evidente agli occhi della societ? intera.
L’amore vero e libero tra uomo e donna, a partire dal matrimonio, risulta trasformato nella sua propria natura. In un certo modo, a partire dall’unione coniugale smette di essere un ?amore elettivo? per divenire un ?amore dovuto? in giustizia, cos? come ? stato reso pubblico nel momento del libero consenso.
l:impegno tra gli sposi che nasce in questo momento non ? solo morale, ma anche giuridico. Tale impegno ? la manifestazione di un amore efficace, in quanto vigila sulla propria durata a beneficio di entrambi i coniugi, della prole e della societ? stessa.
L’amore fondato sul matrimonio non ? la mera espressione dell’affettivit?, n? ? limitato alla versatilit? e alla confusione delle emozioni. L’amore nel matrimonio esige la presenza e l’impegno corporale e sessuale, aperto alla trasmissione della vita, dell’uomo e della donna. La sessualit? nel matrimonio non ? semplicemente un caso, n? una forma alternativa qualsiasi con cui gli sposi possano trovare la loro soddisfazione. La sessualit? nel matrimonio procede dalla reciproca consegna degli sposi e dall’atto della volont? in virt? del quale ognuno dei due decide liberamente di darsi in giustizia all’altro, in modo reciproco.
L’amore coniugale che sorge dal matrimonio ? aperto alla fecondit? e alla generazione dei figli, come a qualcosa di dovuto in giustizia.
Il consenso relativo a questi impegni ? incancellabile ed esige l’unit?, l’esclusivit? e la fedelt?. Queste caratteristiche dell’unione coniugale hanno origine nella natura stessa dell’amore tra uomo e donna. Quando un uomo e una donna si amano, vogliono stare sempre insieme (unit?); non vogliono condividere le loro vite, i loro corpi o la loro intimit? con altri (esclusivit?); e vogliono rimanere uniti per sempre (fedelt?). P qui che nasce la volont? di donarsi in giustizia all’altro; l’assunzione del fatto che l’amore tra loro dopo il matrimonio si trasforma in un amore dovuto in giustizia.
Il matrimonio fonda un’unione in cui le due volont? vogliono condividere tutto il progetto della loro vita, ovvero, ci? che hanno, ci? che sono e ci? che avranno o saranno in futuro.
Il matrimonio ? quindi l’istituzione sociale per antonomasia. In effetti, in nessun’altra istituzione sociale si pu? trovare un impegno cosi radicale, forte e definitivo; tanto radicale che l’amore stesso si trasforma ? paradossalmente ? in qualcosa di dovuto, anche da un punto di vista giuridico. ? ovvio che ci? avvenga, visto che ? dalla famiglia fondata sul matrimonio che nasce l’intera societ?. Ecco perch? il matrimonio ? l’istituzione sociale originaria della persona e origina, per antonomasia, l’intera societ?.
Il matrimonio ? una societ? naturale tra uomo e donna. Tale naturalit? ? provata da sempre: 1) dalla naturale attrazione sessuale tra uomo e donna; 2) dalla naturale derivazione delle persone (i figli) dall’uomo e dalla donna; 3) dalla naturale esigenza di complementarit? tra uomo e donna; 4) dalla naturale necessit? dei figli di costruire la loro identit? personale; 5) per le molte e varie necessit? naturali che hanno i figli di cura, sicurezza, protezione, affetto ed educazione da parte dei genitori, Quando l’uomo e la donna assumono liberamente per il loro amore gli aspetti elencati, scelgono anche in modo naturale il fatto di donarsi l’uno all’altro, la capacit? di esigere dall’altro l’adempimento di quanto precedentemente assunto. Quando questo avviene a spese dell’amore umano, il carico pu? risultare eccessivo. Ma se voluto da dentro, dalla natura stessa della relazione, si scopre che si tratta di un’esigenza soddisfabile che deriva dalla naturale unione coniugale. L’amore tra uomo e donna trasforma l’attrazione che esiste tra loro in una fusione di persone senza confusione; le vite quotidiane personali in convivenza; l’esistenza di ognuno in coesistenza; e l’unione tra loro in comunione ?una sola carne?).
Ecco le caratteristiche che contraddistinguono l’unione coniugale. Osserviamo ora cosa avviene nelle unioni omosessuali.
Il ?matrimonio? tra omosessuali: la questione del riconoscimento e dell’equiparazione
Riconoscere legalmente il ?matrimonio? tra omosessuali significa incorrere in numerosi e gravi errori, a prescindere dal fatto che tale riconoscimento sia avvenuto o meno in virt? della ?correttezza politica?.
Riconoscere il ?matrimonio? tra omosessuali significa non sapere che cos’? il matrimonio e/o non conoscere le persone il cui comportamento ? palesemente omosessuale. Dipende, in buona parte, da ci? che si intende per ?riconoscere?.
Riconoscere significa ?esaminare con attenzione una persona o una cosa per comprenderne l’identit?, la natura e i requisiti; guardarla da ogni angolazione e in ogni aspetto per capirla del tutto o per rettificare il giudizio formulato su d? essa in precedenza? (Dizionario della lingua spagnola).
Perci?, se si riconosce alle persone omosessuali il diritto di unirsi in matrimonio, ? perch? il legislatore non ha esaminato con la necessaria attenzione n? l’identit?, n? la natura, n? i requisiti di queste persone, e neanche il matrimonio con il quale quella unione vuole equipararsi. Riconoscere agli omosessuali la capacit? di unirsi in matrimonio significa accettare un ?nuovo stato di cose?. Qual ? questo ?nuovo stato di cose?? molto probabile che ci si risponda che questo ?stato? riflette un fenomeno sociale, i ?fatti sociali?, la cui fattivit? esige una regolamentazione giuridica. La mera fattivit? delle relazioni tra alcune persone ? in scenari sociali molto ristretti, d’altra parte ? potrebbe rendere conveniente la regolamentazione giuridica di tali condotte. Ma sarebbe veramente inaccettabile che questa regolamentazione non distinguesse tra le unioni uomo-donna e le unioni tra due persone dello stesso sesso.
Il factum delle unioni tra persone dello stesso genere non va confuso con il factum delle unioni tra persone di sesso distinto (essendo l’ultimo caso incomparabilmente pi? diffuso). Sar? a causa di questo errore grossolano sul concetto di unione coniugale, o dell’ignoranza di cosa sia la condotta sessuale, o per colpa di entrambi gli errori, fatto sta che la legislazione che ne viene fuori ? sbagliata, non ha nemmeno un briciolo di razionalit?.
Sono molte le caratteristiche relative al matrimonio di cui abbiamo parlato, quando ci si avvicina ad esso da un punto di vista antropologico naturalista.
Nessuna di esse si compie o si soddisfa nelle relazioni tra persone dello stesso genere, per quanto aspirino a equiparare la loro unione a quella coniugale. Ed ? cosi in virt? di alcune condizioni intrinseche alla natura stessa della persona.
Le due relazioni non possono essere equiparate per il semplice fatto che il tipo di unione tra omosessuali non pu? essere considerato uguale o equivalente a quello del matrimonio tra uomo e donna. E ci? non solo a motivo della diversit? delle rispettive caratteristiche sessuali, ma anche per il modo in cui sono conformati i rispettivi esseri, da un punto di vista psicobiologico e antropologico.
La disuguaglianza, la non equiparazione, l’equiparazione impossibile su questo punto tra uomo e donna si propaga, superandoli, alla non equiparazione tra le relazioni coniugali e matrimoniali, e le relazioni ?di fatto? tra due persone dello stesso sesso.
Il riconoscimento del ?matrimonio? tra omosessuali ? una finzione sostanziale: le relazioni tra persone dello stesso genere vengono travisate in modo evidente, si presentano cio? come ci? che non sono e non potranno mai essere.
Il riconoscimento legale e sociale del ?matrimonio? tra omosessuali costituisce una simulazione fraudolenta di ci? che ? una persona umana nella sua dimensione sessuata, un attacco a ci? che rappresenta il ?matrimonio? tra persone di sesso diverso, un inganno personale e sociale che stabilisce artificialmente una finzione antropologica: quella dell’impossibile uguaglianza psicobiologica tra uomini e donne e, di conseguenza, tra le unioni realizzabili tra loro o tra omosessuali.
Su questo punto, si pu? sostenere che tale riconoscimento legale non ? assolutamente equo, se per equit? si intende la ?giustizia naturale, in opposizione al dettato della legge positiva? (Dizionario della lingua spagnola).
La mancanza di equit? delle leggi che regolano il ?matrimonio? tra omosessuali ne mette in luce la corruzione. Poich?, come dice s. Tommaso, ?ogni legge ha per gli uomini ragione di legge in quanto deriva dalla legge naturale. Se qualcosa, invece, si oppone alla legge naturale, allora non ? legge, ma corruzione della legge? [1].
Ecco una delle conseguenze che derivano dal modo di agire di certi legislatori che – partendo da un errore antropologico grossolano – intendono regolare giuridicamente il factum del comportamento omosessuale. La ragione corretta dei legislatori, la recta ratio, non ? in questo caso neanche presumibile, dato che risulta ovvia alla razionalit? pi? elementare l’inconfondibilit? della natura dell’uomo e della donna.
Quali sono le conseguenze di questa confusione su cosa sia l’?identit?? dell’unione matrimoniale? Sono molte le conseguenze che possono derivarne, e di cui daremo un resoconto sintetico:
– la regolazione artificiale ? quasi artefatta e a fortiori ? di un contesto di convivenza sociale e giuridica incompatibile con la natura umana;
– la consistenza sociale di certi comportamenti – molto eccezionali, per frequenza – che, una volta istituzionalizzati, si consolidano in modo quasi definitivo;
– l’emergenza di un tipo di relazione interpersonale non naturale, che verrebbe in questo modo confermata ed esposta all’imitazione dei giovani, come un modello educativo capace di ispirare comportamenti nuovi e simili (esemplarit? e conseguenze educative della legge);
– la regolazione di relazioni che vengono trattate come quelle matrimoniali, pur non essendolo, dato che tra persone del lo stesso sesso non si rivendica n? si assume nessun vincolo, n? si definiscono i doveri ?matrimoniali? che tale regolazione legislativa comporta;
– l’inflazione del diritto, che perde senso nella misura in cui l’oggetto della legge ? carente di razionalit?. Sicuramente la vita precede il diritto, o, se si preferisce, il diritto va dietro alla vita.
Tuttavia, se la vita viene regolata in modo contrario alla natura dal diritto, questo modo di procedere render? la vita ancora pi? difficile da vivere. Un diritto che non serva la vita pu? considerarsi tale? ? ci? che avviene quando il diritto pone certe condizioni che contribuiscono a dissolvere e a deteriorare un’istituzione, naturale di suo, come il matrimonio.
Nessun ?fatto? – n? la pressione sociale che ne deriva – dovrebbe confondere o ingannare la razionalit?, la ragione corretta che deve motivare e presiedere qualunque misura legislativa.
Si calpesta il diritto al matrimonio proprio perch? lo si equipara a ci? che non ?: il ?matrimonio? tra omosessuali. Il riconoscimento giuridico di questi ?fatti? ? il riconoscimento di qualcosa di reale, le relazioni tra omosessuali in una societ? democratica e pluralista ? dovrebbe senz’altro essere regolato da una legge ?giusta?, dal momento che ?la legge umana non pu? proibire tutto ci? che si oppone alla virt??[2]. Ma tale legge sarebbe ingiusta, se nella sua normativa uguagliasse l’unione tra omosessuali con l’unione coniugale.
Con questo paragone ingiusto si discrimina la famiglia, perch? non si d? al matrimonio su cui essa si fonda ?ci? che gli ? dovuto?; e perch? qualcosa che non ? n? simile, n? equivalente nei suoi doveri, funzioni e servizi alla societ? (il matrimonio tra uomo e donna e il ?matrimonio? tra omosessuali), non pu? essere neanche simile o equivalente nell’ambito dello statuto giuridico che cos? lo regola. Tanto pi? se si stabilisce uno statuto simile all’uno o all’altro tipo di relazione.
Questo ? tanto pi? grave in quanto, com’? noto, il matrimonio, su cui la famiglia si fonda, ? precedente allo Stato, non deriva da esso, e lo supera. Rendendo la famiglia vittima di questa discriminazione arbitraria, si fa del male alla societ? intera. Di fatto, l’istituzione matrimoniale stabile e monogama tra uomo e donna costituisce il primo elemento di costruzione del nuovo tessuto sociale. Ogni figlio ? un nuovo cittadino che, generando con le sue relazioni interpersonali un nuovo tessuto sociale, consolida tutta la societ?. Ogni nuovo cittadino, con il suo lavoro, non solo sostiene la societ? tutta, ma anche le ?casse? dello Stato. Senza matrimonio non c’? famiglia, e senza famiglia non c’? prolificazione ed educazione della prole.
Senza prole non c’? societ?. E senza societ? non c’? Stato. Discriminare la famiglia contribuisce ad aumentare lo squilibrio demografico, a frammentare e dissolvere il delicato tessuto sociale, e a mettere in molte e serie difficolt? la continuit? e il perpetuarsi dello Stato. ? quindi ovvio che aumentino i flussi di popolazione e le conseguenze problematiche derivanti dall’immigrazione.
Il percorso naturale che dalla persona porta allo Stato segue le tappe seguenti: persona, famiglia (societ? naturale), societ? (intermedie o meno) e Stato. Tale percorso, considerato nel suo carattere originario, ci si presenta come una sequenza senz’altro irreversibile e unidirezionale (dalla persona allo Stato).
Se invece si guarda da un punto di vista funzionale, bisogner? ammettere che i rapporti tra gli elementi che lo compongono, e il modo in cui si assemblano, si presentano come una sequenza bidirezionale e reversibile. In altre parole: i rapporti tra gli elementi che mediano l’interazione tra la persona e lo Stato sono originariamente unidirezionali e funzionalmente bidirezionali. Di conseguenza, ci? che lo Stato stabilisce per legge influenza molto la societ?, la famiglia e la persona. Ma tale influenza ? non dimentichiamolo ? prima o poi finisce per giovare e/o nuocere allo Stato.
Il fatto di non voler discriminare le persone il cui comportamento ? manifestamente omosessuale non autorizza n? a confondere il concetto di matrimonio, n? a discriminare le persone (uomo e donna) che in questo modo si legano, e tanto meno l’intera famiglia (anche le persone dei figli) che su di loro si fonda. Tale modo di procedere manca ancor pi? di fondamento, anche nel caso in cui si appelli all’insufficienza di misure legali con cui regolare e proteggere la famiglia, come infatti avviene. In effetti ? ovvio che ogni figlio, ogni nuovo cittadino costituisce in se stesso un bene unico e irrinunciabile, senza dubbio alcuno, per il bene comune. Ma questo bene che ogni persona costituisce ? e senza il quale non sarebbe possibile il bene comune ? ha bisogno di troppe cose durante i primi anni di vita. Ha quindi bisogno di protezione. E questa protezione viene meno se si equipara il contesto naturale necessario alla sua crescita ad altri contesti alternativi e contro natura, nei quali molto difficilmente pu? formarsi la sua identit? personale e completarsi il suo sviluppo. Viene meno, altres?, se non si prendono misure legislative a suo beneficio ? che ? il beneficio della famiglia.
D’altra parte, sembra strano che, mentre tra le persone di sesso diverso si contano sempre meno matrimoni ? dato che qualcuno interpreta come una perdita di prestigio dell’istituzione ?, la stessa istituzione sia rivendicata dagli omosessuali. Questo fatto paradossale impone una certa riflessione, formalizzata in questa domanda: se sono cos? pesanti le responsabilit? che si contraggono con il matrimonio, tanto che molte persone di entrambi i sessi preferiscono non sposarsi, da dove viene questa rivendicazione delle persone omosessuali relativa al ?matrimonio?? Vogliono forse farsi carico di quelle responsabilit?? Non sar? piuttosto che vogliono anche loro i ?diritti? che spettano al matrimonio, senza per? farsi carico dei ?doveri??
In questo caso, prima di optare per qualunque ordinamento giuridico, i legislatori dovrebbero porsi alcuni problemi: cosa ? pi? importante per la genesi del tessuto sociale, i matrimoni tra persone di sesso distinto o i ?matrimoni? tra omosessuali?
In quale dei due risiede il principio autocostitutivo e ?genetico? della societ?? In quale delle due societ? fondate dalle rispettive relazioni possono essere meglio trasmessi i valori alla generazione successiva? In quale di esso cresceranno meglio i nuovi cittadini, cosi da strutturarsi, svilupparsi e accrescere in modo naturale le proprie personalit?? E, d’altro canto, quali ?obblighi? si assumono le persone dello stesso genere che scelgono questo tipo di unione? Quali ?obblighi? deve assumersi la societ? rispetto all’una e all’altra classe di istituzione matrimoniale? Non significa questo che si stanno privilegiando le unioni omosessuali, mentre si esonera il matrimonio dai suoi doveri, che sono cosi essenziali per la societ?? Se si accetta questo ordinamento legale, in che misura l’uno e l’altro tipo di matrimonio contribuiscono ad aumentare il bene comune? Cosa ricevono in cambio, l’uno e l’altro, dalla societ??
Senza alcun dubbio, nel matrimonio di persone di sesso distinto ci sono molti diritti e doveri (tra gli sposi, tra loro e i figli, tra gli sposi e le rispettive famiglie di origine ecc.), effettivamente contemplati dalla legislazione. Quali sono i doveri contemplati nel ?matrimonio? tra omosessuali?
Legislazioni come quelle a cui si ? alluso possono costituire un’autentica minaccia, oltre che un’ipoteca, per il futuro della societ?. E noto che la famiglia, naturalmente costituita, ? il luogo migliore per la prevenzione di molti disturbi psichici, del comportamento e della personalit? nei figli. Ma la voracit? delle rivendicazioni, da parte degli omosessuali, ? arrivata all’estrema conseguenza di sollecitare il diritto all’adozione. Le ragioni per opporsi a questo supposto diritto sono molte.
1) Tra i bambini privati dei genitori, e poi adottati, c’? un’incidenza maggiore di alterazioni psicopatologiche (disturbi del comportamento, fallimento scolare, aggressivit?, ansia da separazione, ritardo psicomotorio, iperattivit?, dislessia, depressione, condotta asociale, suicidio, psicopatie, psicosi ecc.), rispetto ai bambini che non patiscono questa privazione.
2) Il bambino ha diritto ad acquisire, fondare e stabilire, in modo adeguato, qualcosa di molto importante e irrinunciabile: la sua identit? sessuale. Questo diritto ? impedito, o gravemente minacciato, quando il bambino riceve solamente modelli di condotta, come quelli omosessuali, in cui proprio questa identit? viene messa in crisi.
3) Il bambino ha diritto a essere protetto da una patologia aggiuntiva derivata da questi modelli, che andrebbe a sommarsi a quella causata dal fatto di non vivere con i propri genitori biologici e di esserne stato separato.
4) Il bambino e la bambina hanno bisogno del padre e della madre per identificarsi con la persona del loro stesso genere, e per apprendere il rispetto, l’affetto e la complementarit? che la persona dell’altro genere deve esprimere l’affetto e il legame suscitato da tale relazione sono loro indispensabili per fondare le proprie identit? personali.
5) Il bambino ha diritto a maturare la propria affettivit?, osservando il vincolo ? affettivo, cognitivo e personale ? che si stabilisce nelle relazioni tra padre e madre. Questa relazione costituisce la trama in cui si definisce e s? consolida la maturit? della sua affettivit? e della sua personalit? futura.
6) Nel profilo psicologico dell’omosessuale si osserva una maggiore incidenza di tratti psicopatologici (egocentrismo, autocompassione, immaturit? affettiva, gelosia, infedelt?, depressione ecc.), che in qualche modo contribuiscono allo sviluppo generale del bambino adottato ed esposto a questo modello di condotta.
7) Un bambino che vivesse con soli omosessuali non sperimenterebbe n? apprenderebbe le differenze d? genere tra l’uomo e la donna. Apprenderebbe invece qualcosa di falso e contro natura: l’irrilevanza della necessit? e della complementarit? delle persone dell’altro sesso e delle differenze che le caratterizzano.
8) Un bambino che vivesse solo con gli omosessuali che lo avessero adottato soffrirebbe di un deficit di socializzazione ? non avendo la possibilit? di interiorizzare lo spirito genuino della famiglia fondata sulla comunit? tra un uomo e una donna ?, oltre che di una carenza di autostima e di un serio deterioramento del concetto di se stesso, essendo stato, questo, strutturato solo parzialmente.
9) Di conseguenza, il bambino adottato da omosessuali avrebbe un’identit? mortificata, incompleta, frazionata e parzialmente deprivata, mutilata, scorretta e, quindi, insoddisfacente.
10) L’adozione da parte di omosessuali non potrebbe soddisfare i criteri che definiscono l’adozione, si incorrerebbe quindi in una adoptio sine adoptione, ossia in un’adozione senza adozione, in una finzione giuridica.
Il fine dell’adozione ? la protezione del minore abbandonato e non la soddisfazione dell’adulto/a senza discendenza. D’altra parte, come sostiene il vecchio principio giuridico, adoptio imitat naturam, l’adozione deve imitare la natura. Si tratta della natura della famiglia costituita dal padre e dalla madre adottivi, con relazione stabile, in grado di favorire la crescita e lo sviluppo della persona adottata.
Nel caso in cui lo sviluppo dei bambini dati in adozione a coppie di omosessuali presenti dei disturbi, non dovr? la societ? farsi carico, in futuro, della conseguente problematicit? del bambino cresciuto in questo modo? In virt? di quale principio lo sviluppo di un bambino e la sua identit? personale possono essere esposti a questo tipo di rischio? Non sar? questa una legge che incrementer? il numero di giovani che faranno in futuro una scelta omosessuale?
Se cosi fosse, lo stesso valore educativo -culturale dell’ordinamento giuridico sarebbe pericolosamente messo in discussione.
Per concludere
A questo punto vanno fatte alcune precisazioni – del resto, molto succinte – su ci? che si vuole intendere con questi neologismi, con questa nuova terminologia (?matrimonio? di omosessuali).
Possiamo affermare che, laddove i concetti si oscurano, si fanno pi? prossime la confusione e l’emergenza delle ideologie. In effetti, concetti come matrimonio e famiglia sono stati sistematicamente corrotti in questi ultimi decenni. Le ragioni di questa corruzione sono molte. Alcune di tipo tecnologico (specialmente quelle derivate dalla riproduzione artificiale), altre di tipo sociologico (la rivoluzione sessuale, la contraccezione e il permissivismo) e altre ancora di tipo politico (il ?politicamente corretto?). Tuttavia, nessuna di queste ragioni, n? tutte insieme, hanno potuto impedire, al di l? delle corruzioni praticate, l’emergere di una nuova forma alternativa rispetto a quella naturale: l’unione coniugale, il matrimonio e la famiglia.
Per concludere, l’autore di queste righe proporrebbe i seguenti suggerimenti:
– evitare nell’uso colloquiale del linguaggio, nelle diverse lingue, l’impiego di aggettivi o diciture che, in modo apparentemente innocuo, accompagnano oggi i concetti di matrimonio e di famiglia;
– richiedere ai poteri legislativi competenti ci? che spetta di diritto al matrimonio e alla famiglia;
– resistere e opporsi al fatto che, relativamente al matrimonio e alla famiglia, si stabiliscano ingiuste equiparazioni o riconoscimenti ambigui e artificialmente egualitari con altri tipi di unioni, relazioni e istituzioni, con cui l’identificazione ? impossibile;
– esigere dai vari governi modifiche opportune alle legislazioni, affinch? venga rispettata l’identit? del matrimonio e della famiglia. Ma tale rispetto non si conseguir? se le legislazioni vigenti non proteggeranno il bene della societ? naturale (la famiglia e, specialmente, i figli), fondamento, origine e obiettivo del bene comune della societ? intera.
Aquilino Polaino-Lorente
** Cattedratico di psicopatologia all’Universit? Complutense di Madrid. Dottore in medicina, laureato in psicologia e in filosofia, ha svolto i suoi studi nelle Universit? di Madrid, Colonia, Heidelberg, Monaco, UCLA e Georgetown (Washington DC). Ha tenuto corsi e seminari in universit? in Cile, Messico, Colombia, Porto Rico, Venezuela, Argentina e Per?. Presidente dell’associazione La R?bida, della Sezione di educazione speciale della societ? spagnola di pedagogia, e socio fondatore dell’Associazione per lo studio della dottrina sociale della Chiesa. Membro delle reali accademie di medicina di Granada, Valencia e Cadice, ha ricevuto vari riconoscimenti. Specializzato in autismo, iperattivit? infantile, alcolismo, tossicomania, depressione e terapia familiare, ? autore d? pi? di 50 libri e monografie e di pi? di 300 articoli in pubblicazioni nazionali e internazionali.
* Testo tratto da: Pontificio consiglio per la famiglia (a c, di), Lexicon. Termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche, Bologna. EDB, 2003, pp. 587-598.
[1] Tommaso d’Aquino, S. Th. I-II, q. 95, a. 2.
[2] Tommaso d’Aquino, S. Th. II-II, q. 77, a. 1 ad 1.