Verona
?Famiglia sotto attacco, ecco perch? diciamo no ai pacs?
Un documento lungo e puntuale, compilato mettendo insieme competenze e sensibilit? diverse, che ora viaggia nel territorio provinciale di Verona di parrocchia in parrocchia, di centro culturale in centro culturale. “Le ragioni della famiglia” ? stato elaborato congiuntamente e approvato dall?Associazione delle famiglie (Afi) e dall?Unione giuristi cattolici di Verona, dal Centro diocesano di pastorale familiare e dalla Consulta diocesana delle aggregazioni laicali. ?Di fronte all?attacco alla famiglia di cui si sono cominciati a percepire i contorni nei mesi scorsi ? spiega Antonio Zerman, vicepresidente nazionale Afi, che con il collega e amico Daniele Udali (Afi Verona) ha promosso la stesura del documento ? volevamo fornire alla nostra comunit? uno strumento per riflettere sulla centralit? della famiglia nella societ?. Le argomentazioni che riportiamo nel testo sono quanto pi? oggettive e razionali possibile, lasciando in sottofondo le questioni pi? strettamente legate alla fede. Il nostro ? un supporto all?approfondimento che abbiamo ritenuto indispensabile offrire ai cittadini?. Il testo ? stato diffuso nelle parrocchie e nelle associazioni, e sta gi? dando i suoi frutti: incontri e conferenze sulle “Ragioni della famiglia” si stanno moltiplicando di giorno in giorno.
Le Ragioni della Famiglia
Perch? s? alla famiglia, no ai pacs
Perch? questo documento? Da un po? di tempo il dibattito sulla famiglia appare dominato dalla questione delle unioni civili, convivenze di fatto, pacs, “dico”, relazioni omosessuali, come se queste fossero le priorit?. Avendo a cuore il bene della persona, della societ? e il futuro della nostra nazione, riteniamo necessario esprimerci chiaramente, serenamente e razionalmente contro una cultura che, nel trascurare il ruolo insostituibile della famiglia, propone il riconoscimento pubblico e forme di equiparazione a modelli di convivenza diversi dalla famiglia della Costituzione. Come mai tutta questa attenzione a un tema politicamente e socialmente cos? poco rilevante in termini di numeri attuali? Appare evidente come il tema sollevato in modo cos? sproporzionato dai mass media sia sostanzialmente una grande questione culturale, morale e ideologica che qualcuno ha voluto imporre attraverso la politica. Questo documento vuole contribuire a fondare il confronto delle idee su dati oggettivi, su basi razionali e non su posizioni ideologiche.
Si ? scelto in questa sede di non valersi del grande tesoro della dottrina cattolica sul matrimonio e sulla famiglia, partendo dal presupposto che chi ha fede ha a cuore il bene della persona e dell?umanit? e pu? proporlo a tutti argomentando sulle basi della ragione. Il pensiero cristiano infatti, di cui nessuno pu? mettere in dubbio il contributo antropologico al nascere e al consolidarsi della civilt? europea, ha saputo resistere a tutte le intemperie culturali proprio a motivo del pensiero antropologico e della concezione del matrimonio e della famiglia che si fonda su tale concezione dell?uomo. Se oggi la Chiesa sostiene una posizione controcorrente, contestata e irrisa dalla cultura dominante, che la fa apparire arretrata sul quadrante della storia, non lo fa per essere “contro”, ma per essere “per”. Essere contro i pacs non ? il fine di una battaglia culturale, ma solo la conseguenza. Il fine, in realt?, ? di essere per l?uomo e per la famiglia, per quella concezione dell?uomo e della famiglia che ha reso grande e duratura nel tempo la nostra societ? europea e le ha permesso di raggiungere alti traguardi nella promozione della persona e dei suoi diritti.
Il tener viva la memoria delle proprie radici non ? una battaglia di retroguardia, ma di avanguardia, in quanto il futuro dell?uomo e della civilt? altro non ? che la progressiva realizzazione nel tempo della propria identit?, ci? che alla fine permette il vero dialogo tra le culture per un reciproco arricchimento in nome della verit? e dell?unit? dell?uomo.
1) L?analisi antropologica
L?attuale dibattito sui pacs sta portando alla luce una infondata visione dell?uomo nella sua identit? sessuale che alla fine mira, pi? o meno consapevolmente, a intaccare e a distruggere il concetto di famiglia intesa come “societ? naturale fondata sul matrimonio” (art. 29 Costituzione ). La richiesta del riconoscimento giuridico delle “convivenze di fatto” ? segno del progressivo sgretolamento nella coscienza dell?uomo occidentale di una concezione di famiglia rimasta salda per secoli. ?Da pi? di mille anni ? scriveva nel 1954 il sociologo Stoetzel ? l?essenziale della struttura che caratterizza l?istituzione familiare occidentale ? rimasto inalterato: la parentela ? bilaterale, l?organizzazione matrimoniale resta monogamica; il gruppo familiare ? sempre composto dalla coppia sposata e dai loro figli?. Ma che cos?? accaduto nell?ultimo scorcio del secolo appena trascorso? Ce lo spiega la sociologa Sullerot Evelyne: ?Nello spazio di tre decenni la famiglia ? stata messa in questione, scossa, sballottata, sfasciata da tre rivoluzioni senza precedenti che si sono succedute: la rivoluzione contraccettiva (1965), la rivoluzione sessuale (1975), la rivoluzione genetica (1985)?. La prima rivoluzione separa la sessualit? dalla procreazione. La seconda divide l?esercizio della sessualit? dalla esperienza coniugale. La terza permette forme di manipolazione che scalzano la coppia e la famiglia dal suo essere luogo originario ed esclusivo della generazione della vita umana. Queste tre rivoluzioni hanno frantumato l?unit? del fenomeno erotico come unit? di sesso-amore-procreazione, garantita proprio dal matrimonio e dalla famiglia. La famiglia fondata sul matrimonio rischia cos? di perdere il suo imprescindibile contatto con la corporeit? umana come dato naturale culturalmente interpretato e custodito dal pensiero incentrato sulla persona, per diventare una costruzione sociale, variabile nel tempo, basata solo sulle tendenze e i desideri soggettivi, che lo Stato dovrebbe soltanto riconoscere giuridicamente, ma non regolamentare normativamente sulla base di valori pregiuridici iscritti nella natura umana. Le conseguenze di questo nuovo orientamento culturale che pensa il progresso come continuo distacco dalle proprie radici culturali non sono ancora date da vedere. Sta di fatto che la storia ha sempre infallibilmente dimostrato che le societ? e le culture hanno pagato a duro prezzo, vale a dire con la loro scomparsa, gli errori nella interpretazione della verit? sull?uomo e sulla famiglia.
2) La famiglia, soggetto sociale
2.1. La famiglia ? relazione unica e insostituibile
La famiglia non ? solo un insieme di individui, come potrebbe registrare il dato anagrafico, n? una semplice relazione amicale.La famiglia ? un nuovo soggetto caratterizzato da una relazione, originale e unica; si distingue infatti dagli altri gruppi primari e dalle altre relazioni (ad esempio l?amicizia) per il fatto di vivere in modo specifico: la differenza di genere, maschile e femminile (la relazione uomo-donna che implica la sessualit? e la donazione di s?); le obbligazioni tra le generazioni (relazioni genitori-figli che implicano la parentela e la continuit? nella storia). La famiglia vive nella logica della reciprocit?, della gratuit?, del legame, del dono per sempre, del progetto nel tempo a lungo termine.
2.2. La famiglia produce benefici per tutta la societ?
2.3. La cittadinanza della famiglia e le politiche familiari
3) I dati oggettivi
4) I principi giuridici
4.1. La famiglia nell?ordinamento dello Stato
Il diritto riconosce e protegge il matrimonio non per garantire i sentimenti delle persone, ma perch? ritiene che la famiglia non sia semplicemente luogo degli affetti, ma soggetto che svolge anche una rilevantissima funzione sociale. L?Art. 29 Cost. recita: ?La famiglia ? una societ? naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio ? ordinato sull?uguaglianza morale e giuridica dei coniugi con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell?unit? familiare?. Si riconosce nella famiglia un istituto degno di tutela ed interesse da parte dell?ordinamento dello Stato in quanto assolve compiti di assistenza, cura, educazione, mantenimento, che sono considerati importanti per l?intera collettivit?. La famiglia ? riconosciuta centro autonomo di interessi diversi ed, in alcuni casi, preminenti rispetto a quelli dei singoli individui che la compongono. La famiglia ? fondata su un vincolo complesso che coinvolge non solo aspetti giuridici privatistici e pubblicistici, ma anche sentimenti, affettivit?, solidariet?. Il matrimonio prevede diritti e obblighi reciproci dei coniugi e verso i figli (artt. 143-144-147 C.C.) che riguardano non solo aspetti patrimoniali, ma anche personali di solidariet?, affidamento reciproco, disponibilit?, sacrificio, collaborazione nell?interesse superiore della famiglia. Con il matrimonio questi obblighi, cui corrispondono rispettivi diritti, vengono assunti formalmente e pubblicamente dinanzi alla societ? civile e davanti allo Stato. Di conseguenza il rapporto non ? pi? soggetto alla disponibilit? dei singoli ma alla legge dello Stato che ne disciplina effetti, conseguenze e vita.Il rapporto di filiazione. Art. 30 Cost.: ?? dovere e diritto dei genitori mantenere istruire ed educare i figli anche se nati fuori dal matrimonio?. Gli Artt. 147-148 e 317 bis Cod.Civ. sanciscono l?equiparazione alla filiazione legittima. Il rapporto di filiazione ? quindi tutelato indipendentemente dal rapporto esistente tra i genitori.
4.2. La famiglia di fatto e la convivenza
Si pu? dire che siano sempre esistiti nella societ? modelli di convivenze diversi dalla famiglia. Oggi se ne richiede per? il riconoscimento a livello giuridico. Queste situazioni si caratterizzano in negativo dal rifiuto dell?istituto matrimoniale, ritenuto eccessivamente costrittivo della libert? dei singoli proprio in virt? del regime pubblicistico di tutela della famiglia legittima, che ne sottrae le vicende alla semplice volontariet? dei singoli componenti. La Corte Costituzionale ha pi? volte ribadito che la famiglia di fatto non ? in alcun modo equiparabile alla famiglia legittima, n? possono le regole di quest?ultima essere applicate alla prima in via analogica. La legge ordinaria e la giurisprudenza hanno riconosciuto alla convivenza stabile e duratura una rilevanza in alcuni casi specifici: successione del convivente nel contratto di locazione; riduzione-perdita dell?assegno divorziale; risarcimento del danno per morte del convivente; legge 223/89 sul regolamento anagrafico; in alcuni casi nel diritto penale; nelle leggi sui consultori familiari, sull?adozione, violenza in famiglia, amministratore di sostegno, sulla procreazione assistita, sulla privacy, sui prelievi e trapianti di organi; per quanto riguarda il noto problema dell?assistenza in ospedale, l?accesso del convivente ? un diritto gi? garantito. Analogamente regolamenti locali riconoscono, se non facilitano, situazioni di convivenza rispetto alla famiglia. Ci si domanda quindi se, al di fuori di queste ipotesi che riguardano i diritti dei singoli in quanto conviventi, lo Stato debba prendere atto di tali unioni e regolarle giuridicamente, legittimandole e tutelandole alla pari della famiglia o se invece non si debba rispettare la libert? dei singoli ed evitare quindi di regolarle. C?? contraddizione nel fatto che si rifiuta il matrimonio in nome di un principio di libert? della coppia di autoregolamentarsi, mentre si chiede di beneficiare delle tutele previste dall?istituto matrimoniale.
4.3. Le ricadute sulla societ?
4.4. Le relazioni omosessuali non possono avere rilevanza giuridica
Tratto da Avvenire – E’ famiglia 23-3-07