La clonazione come problema giuridico

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di LUCIANO EUSEBI, Professore straordinario di Diritto penale nella Universit? Cattolica del Sacro Cuore
? L?Osservatore Romano, 30 agosto 2003.


Nonostante il dibattito sulla clonazione abbia per lo pi? investito, finora, le sue conseguenze biologiche, focalizzandosi sull’identit? che ne consegue (fatti salvi, nella clonazione propria, i geni mitocondriali) tra il genoma del generante e del generato, essa va innanzitutto presa in esame di per s?, cio? in quanto modalit? procreativa.
Sotto questo profilo tale tecnica comporta una procreazione che prescinde dall’apporto genetico di due individui o, in altre parole, non genitoriale.


 


Clonando, infatti, ? il contenuto stesso dell’atto generativo – non pi? posto in essere attraverso la fecondazione – che viene modificato: ci si colloca, dunque, oltre l’ambito in cui l’intervento tecnico attenga alle condizioni (per esempio in vitro) e ai modi (per esempio, mediante ricorso a gameti di provenienza eterologa) del realizzarsi di un atto generativo pur sempre consistente nella fecondazione.


Non realizzandosi simile atto, con la procedura in esame, attraverso l’unione di due gameti – cio? di due cellule eterosessuali aploidi, derivanti come tali da meiosi – l’embrione che ne ha origine si caratterizza sia per la provenienza del suo genoma (salvo quanto si precisava circa i geni mitocondriali) da un unico essere umano, sia per l’azzeramento della casualit? inerente alla formazione dei suoi caratteri genetici, dato che la sua informazione genetica ? sovrapponibile a quella dell’individuo di cui costituisce, biologicamente, un clone.


In particolare, nella clonazione propria la prima cellula del nuovo individuo ? prodotta attraverso una manipolazione, cio? inserendo nell’ovulo femminile maturo deprivato del suo nucleo aploide il nucleo diploide di una cellula somatica, o comunque non in s? totipotente; mentre nel caso di splitting, o clonazione impropria, la generazione avviene attraverso una cellula derivante da mitosi e ancor capace per s? di totipotenza, della quale si induce artificialmente il distacco dal sistema embrione di cui fa parte.


? ben noto, in proposito, che il distacco di cui s’? detto pu? realizzarsi anche naturalmente, nell’ipotesi (rara) in cui si verifichi una gemellanza monovulare; in quest’ultimo caso, tuttavia, l’atto generativo umano resta genitoriale: esso attua una fecondazione ed ? orientato a generare – come del resto genera – un individuo con caratteristiche genetiche autonome, dal che si produce l’esito ulteriore, in s? anomalo, di una gemellanza monovulare; nell’ipotesi, invece, della clonazione impropria l’intervento umano finalizzato alla procreazione ha per oggetto il venire a esistenza di uno o pi? individui (il loro numero ? teoricamente dilatabile all’infinito) geneticamente identici all’embrione derivante dall’atto fecondativo.


Con tutto questo la clonazione manifesta in forma particolarmente acuta come l’utilizzabilit? di tecniche idonee a produrre l’avvio in vitro di una vita umana non ponga al diritto soltanto il problema, per cos? dire tradizionale, consistente nella tutela di ciascun individuo una volta che gi? esista (problema che oggi investe anche la prima parte della vicenda esistenziale, un tempo sottratta a qualsiasi tangibilit?), ma altres? l’interrogativo, non eludibile, sui requisiti di una generazione della vita conforme alla dignit? umana.


Fino a quando la procreazione era realizzabile solo come fatto interno alla relazione sessuale fra una donna e un uomo l’ordinamento giuridico poteva non occuparsi del procreare, risultando vincolato, quest’ultimo, alla suddetta modalit? che ne implicava determinate caratteristiche: l’intervento della legge (salvo eccezioni in alcuni paesi, comportanti limiti ai diritti fondamentali della famiglia) rimaneva indiretto, vale a dire inteso a vietare rapporti sessuali non liberi o comunque troppo precoci ovvero a favorire il fatto che la procreazione avvenga nel contesto familiare.


Ma da quando quest’ultima ? divenuta per s? realizzabile in qualsiasi laboratorio adeguato che abbia a disposizione gameti, secondo modalit? che possono essere molto diverse da quelle scontate nell’ambito di una relazione sessuale, ed anche in termini tali che il fine di procreare potrebbe non associarsi affatto all’obiettivo di consentire l’ordinario sviluppo della vita cui s’? dato inizio, l’esigenza di definire uno statuto giuridico della generazione umana appare evidente.


L’umanit?, del resto, ha sempre saputo, anche al di l? di specifici divieti legali, che il valore della vita non rende automaticamente accettabile qualsivoglia comportamento idoneo a generare vita: esiste una criteriologia del procreare, che ? intrinseca alla condizione umana e se si vuole alla relativit? di tale condizione (cui risulta comunque estranea la possibilit? di determinare in modo illimitato il dispiegarsi di quello che pure costituisce un bene del massimo valore, come la vita di un nuovo individuo).


La generazione umana non ? un atto tecnico, assimilabile alla produzione di beni materiali, la quale dipende dalla disponibilit? degli elementi a ci? necessari ed eventualmente dalla valutazione dei fini cui quei beni siano destinati. Il procreare ?, piuttosto, un atto personale, relazionale, che ha caratteristiche connesse al suo essere, per l’appunto, un atto umano.


Spesso oggi si nega in radice che di tali caratteristiche debba essere operato un discernimento, non riguardante specifici orizzonti di pensiero, ma l’intera compagine sociale: eppure ? strano che proprio in un’epoca nella quale come non mai si d? rilievo al valore della conoscenza scientifica, che ? mera lettura della realt? esistente e delle sue leggi, non istituite da scelte umane (sarebbe ridicolo solo porre l’interrogativo se possa essersi d’accordo, poniamo, col sussistere della legge di gravit?), si giunga a ritenere che, invece, sul piano etico o antropologico non vi sia proprio nulla da riconoscere come corrispondente all’essere dell’uomo.


Dal che le diffuse incertezze nel fondare la pur ampiamente percepita inaccettabilit? di una modalit? procreativa, come la clonazione, tale da forzare in maniera estrema il carattere relazionale della generazione umana.


Il problema non ? se il soggetto per ipotesi generato per clonazione sia o meno una copia dell’individuo di cui riproduce l’informazione genetica, ovvero se risulti o meno rispetto ad esso un altro individuo: ? ovvio che l’identit? del genoma di due individui non implica che si abbia a che fare con la stessa persona o che tali individui non possano avere, ciascuno, una specifica vicenda esistenziale.


Il fatto ?, piuttosto, che la modalit? procreativa costituita dalla clonazione non ? conforme ad umanit? ed ? alla base degli stessi effetti negativi che verrebbero a incidere sulla vita dell’individuo generato (si pensi alla deliberata privazione dell’unicit? genetica e ai connessi riflessi psicologici, tanto pi? nel caso in cui il soggetto di cui quello generato costituisca un clone sia vissuto precedentemente); come pure ? alla base del fatto che l’individuo generato verrebbe alla luce secondo caratteristiche genetiche del tutto predefinite e, di conseguenza, del tutto pianificate.


? peraltro ovvio che quanto s’? detto lascia sussistere ragioni ulteriori di inaccettabilit? etica e giuridica che la clonazione umana condivide con altre pratiche procreative o che assumono rilievo contingente: come quelle riguardanti il numero enorme di embrioni di cui la tecnica in oggetto, per ottenere un esito generativo, implica la produzione e la morte, tanto pi? in un’eventuale fase di sperimentazione (nonostante l’arretratezza della stessa sperimentazione animale), e le conseguenze molto gravi che la tecnica in oggetto ha risultato comportare nell’esperienza su animali in termini di malformazioni e concernenti, comunque, la salute dell’individuo generato.


Fermo quanto sin qui s’? detto, ? chiaro che gli scopi per cui la clonazione venga praticata non possono incidere circa il giudizio sulla medesima, e ci? tanto pi? quando essi implichino addirittura il sacrificio dell’individuo clonato nell’interesse di altri soggetti.


Tutto questo rimanda tuttavia al tema generale costituito dallo statuto dell’embrione umano, date le pressioni in atto onde consentire la clonazione di embrioni programmando l’interruzione del loro sviluppo in fase precoce al fine – soprattutto – di prelevarne la blastocisti, contenente cellule staminali geneticamente identiche alle cellule dell’individuo dal quale provenga il nucleo diploide trasferito nell’ovulo maturo: una pratica, questa, che diverrebbe possibile se si escludessero gli embrioni o fasi iniziali, comunque definite, dello sviluppo di un individuo umano dall’ambito di tutela della vita.


Si tratta di un tema che non ha per oggetto, come talora si vorrebbe sostenere, punti di vista in materia religiosa, come avverrebbe se l’esigenza di tutela fosse reperita nell’ambito di scritture sacre o dottrine teologiche; piuttosto, esso pu? e deve essere affrontato secondo riflessioni razionali su dati empirici e alla luce dell’applicazione di principi giuridici generali.


In questo senso il fatto su cui risulta necessario riflettere ? che la vita (vale a dire il ciclo, o sequenza, esistenziale) di un qualsiasi essere vivente sussiste senza dubbio in quanto sia riscontrabile e dunque in atto un processo autogovernato di sviluppo, secondo caratteristiche genetiche individuali definite, il quale per procedere non ha bisogno, fino alla morte, di alcun ulteriore stimolo esterno (pur necessitando – ? ovvio – di condizioni ambientali idonee) e che, dunque, risulta continuo.


Ci? si realizza dalla penetrazione dello spermatozoo in un ovulo femminile maturo, ma anche, ove cos? si agisca, dal momento della c.d. sostituzione nucleare attuata in un tale ovulo o dal distacco, in fase molto precoce, di una cellula ancor totipotente da un altro embrione che sta gi? svolgendo il suo sviluppo.


L’individuo, naturalmente, esprimer? nell’arco della sua esistenza le capacit? fisiche, psichiche e intellettive correlate al suo sviluppo: ma ci? che lo qualifica come individuo ? per l’appunto l’essere in atto il suo processo di sviluppo esistenziale.


Una conclusione, quest’ultima, che ha rappresentato il punto di approdo dell’intera vicenda giuridica moderna, la quale ha escluso nella fondazione dei diritti dell’uomo (si consideri lo stesso art. 1 della Dichiarazione universale) il rilievo di qualsivoglia qualit? o dell’espressione contingente di qualsivoglia capacit? in aggiunta all’esistenza in vita, facendo di ci? l’ancoramento sostanziale della democrazia.


Oggi nessuno riterrebbe che l’infante, il fanciullo o il malato siano portatori di una dignit? umana inferiore rispetto a quella dell’adulto sano, poich? non attualmente in grado di esprimerne tutte le capacit?. Anzi, ? consolidato l’assunto che simili condizioni personali, inidonee secondo l’art. 2 della Costituzione italiana a giustificare qualsiasi tipo di pregiudizio, costituiscano il diritto a una tutela maggiore: il preambolo della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, citando il preambolo della Dichiarazione approvata dall’ONU sui diritti del fanciullo, afferma per esempio che quest’ultimo, “a causa della sua mancanza di maturit? fisica e intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita“.


Non proteggere l’embrione umano vorrebbe dire, in effetti, introdurre logiche le quali subordinano la tutela dei diritti fondamentali a un giudizio sul livello di prestazioni che un individuo in vita ? attualmente e contingentemente in grado di esprimere, con ci? contraddicendo il percorso laico di elaborazione del diritto moderno e aprendo la via a conseguenze evidenti della massima gravit?. Non ? d’altra parte un caso che lo stesso articolo 1, spesso trascurato, della legge italiana in materia di aborto dichiari senza altre specificazioni che lo Stato “tutela la vita umana dal suo inizio“.


Dunque non si vede come potrebbe razionalmente sostenersi, nel quadro dei principi giuridici in vigore, che l’essere in atto una vita umana non implichi il diritto della medesima di poter procedere nel suo sviluppo e conseguentemente di non subire interventi lesivi (perfino in un’ottica che volesse dar rilievo a specifiche capacit?, del resto, non si vede per quale motivo in qualsiasi altra fase della vita la perdita di tali capacit? obbligherebbe all’impegno terapeutico anche ove siano minime le prospettive di recupero, mentre l’embrione, che, salvo imprevisti patologici, evolve sicuramente verso l’espressione di quelle capacit?, non dovrebbe aver diritto alla tutela).


Si tratta di un nodo, quello che attiene all’inizio della vita umana, tanto indipendente da precomprensioni religiose che si configura come oggetto di riflessione per la stessa teologia, esigendo una maggiore complessit? di analisi rispetto all’epoca in cui le conoscenze derivanti dall’embriologia e dalla genetica non erano disponibili.


Programmare di distruggere vite umane in atto, qualsivoglia ne sia lo scopo, infrange uno dei principi portanti elaborati dal diritto moderno in materia di sperimentazione, come pure quello che costituisce il cardine stesso della filosofia giuridica, vale a dire l’esigenza che la vita di ciascun individuo venga riguardata come un fine, e non come un mezzo.


Non senza la contraddizione di una carente sensibilit? per la tutela della vita umana prenatale proprio nel momento in cui appare sempre pi? avvertita, anche con riguardo alla sperimentazione medica, l’esigenza di tutela della vita animale.


E con l’effetto di privilegiare modalit? non etiche della ricerca sulla vita umana (senza nemmeno passare per fasi di sperimentazione animale) nonch?, eventualmente, della produzione farmacologica laddove altre vie – in particolare il ricorso a cellule staminali adulte o cordonali – risultano praticabili oltre che gi? supportate da ricerche concrete molto promettenti.